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LEGGE 225 DEL 1992


ARTICOLO 3: Attivitą e compiti di protezione civile



1. PREVISIONE

La previsione consiste nelle attivitą dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi,alla identificazione dei rischi dalla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

2. PREVENZIONE

La prevenzione consiste nelle attivitą volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilitą che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivitą di previsione.

3. SOCCORSO

Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

4. SUPERAMENTO dell'EMERGENZA

Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.