LEGGE 225 DEL 1992
ARTICOLO 3: Attivitą e compiti di protezione civile
1. PREVISIONE
La previsione consiste nelle attivitą dirette allo studio
ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi,alla identificazione dei rischi dalla individuazione
delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
2. PREVENZIONE
La prevenzione consiste nelle attivitą volte ad evitare o ridurre al minimo
la possibilitą che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto delle attivitą di previsione.
Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2
ogni forma di prima assistenza.
Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
3. SOCCORSO
4. SUPERAMENTO dell'EMERGENZA