STATUTO
Art. 1 (formazione)
Il gruppo volontari della Protezione Civile è stato costituto a Vinovo nel 2003, sotto la direzione del Sindaco con decreto n° 35/CC del 2003L’attività di volontariato della Protezione Civile si svolge a livello locale e/o intercomunale. Essa ha sede a Vinovo in piazza II giugno 17.
Art. 2 (finalità)
- L’organizzazione persegue i seguenti scopi: - formazione e divulgazione della coscienza sociale; - soccorso alla popolazione nei casi di emergenza; - supporto nella gestione delle manifestazioni di massa. L’attività della Protezione Civile viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all’organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.
- I servizi e le attività resi dalla Protezione Civile non hanno carattere sostitutivo a quelle di competenza dell’Amministrazione comunale.
Art. 3 (aderenti)
Possono far parte del gruppo di volontari della Protezione Civile del comune di Vinovo tutti i cittadini de comune e/o dei comuni limitrofi.I volontari di ambo i sessi sono cittadini maggiorenni che svolgono la loro attività senza fini di lucro e mettono a disposizione della comunità la loro professionalità e il loro tempo libero.
Art.4 (criteri d’iscrizione)
L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di una domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.Art. 5 (diritti)
Gli aderenti al gruppo di volontari della Protezione Civile hanno diritto a:- partecipare alla vita associativa e alle assemblee;
- esprimere il proprio voto sulle deliberazioni del gruppo;
- ricoprire cariche organizzative e di rappresentanza.
Art. 6 (doveri)
- Agli aderenti si richiede la partecipazione: alle riunioni settimanali per pianificare e organizzare le attività di competenza; alle assemblee ordinarie, convocate mensilmente; ai corsi di addestramento organizzati dall’Amministrazione e dal coordinatore.
- Tutti i volontari della Protezione Civile sono tenuti ad assumere un comportamento decoroso atto a valorizzare la lealtà, l’impegno, il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- E’ fatto divieto agli appartenenti al gruppo di esercitare attività contrastanti con le finalità della Protezione Civile.
- Durante il servizio il volontario è obbligato ad indossare la divisa in dotazione.
Art. 7 (provvedimenti disciplinari)
- L’accettazione e il rispetto delle norme degli art. 5 e 6 condizionano l’appartenenza al gruppo e l’eventuale espulsione da parte dell’Amministrazione, su proposta del gruppo stesso;
- La non frequenza, nel corso dell’anno senza giustificato motivo, del 50% delle assemblee ordinarie e/o straordinarie e dei corsi di addestramento comporta la perdita dei diritti di voto in seno all’assemblea.
Art. 8 (organi)
Sono organi deliberanti del gruppo di Protezione Civile :
il Coordinatore;
il Consiglio direttivo;
l’Assemblea.
Art. 9 (Assemblea)
- L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al gruppo di Protezione Civile;
- E’ presieduta dal coordinatore o dal vice coordinatore ed è convocata, in via ordinaria il primo giovedì di ogni mese e in via straordinaria ogni qualvolta il coordinatore lo ritiene necessario.
- L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del consiglio del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
- individuare il coordinatore da proporre al Sindaco per la sua nomina.
Art. 10 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da:
- Il Coordinatore;
- Vice Coordinatore;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Responsabile attrezzatura.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per anni 2 (due) , si riunisce ogni settimana per:
- organizzare le attività di addestramento e di intervento del gruppo;
- verificare l’idoneità delle attrezzature in dotazione e predisporre l’eventuale sostituzione e/o integrazione, facendo esplicita richiesta all’Amministrazione;
- prendere in considerazione i suggerimenti degli iscritti e inserirli nell’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e/o straordinarie.
Art. 11 (Coordinatore)
Il Coordinatore è eletto a maggioranza dall’Assemblea degli iscritti e mantiene la sua carica
per anni 5 (cinque). La sua nomina è ufficializzata dal Sindaco.
Requisiti:
- appartenenza al gruppo di Protezione civile da almeno due anni;
- possedere capacità organizzative e collaborative;
- avere esperienza e competenza nella gestione del gruppo.
Compiti:
- nomina il vice Coordinatore;
- è responsabile del gruppo di fronte all’Amministrazione e/o enti esterni;>
- convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie;
- assume, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva.